usufruttuario è condannato al risarcimento del danno in forma specifica, se altera l'originaria destinazione economica  


 

Cass., 14.02.1995, n. 1571,   Foro It., 1996, I, pag. 216

Vita Notar., 1996, pag. 272

 

L'usufruttuario    che,    eseguendo   opere,   alteri   l'originaria destinazione    economica   dell'immobile   si   rende   inadempiente all'obbligazione di godere della cosa con la diligenza del buon padre di  famiglia  e, essendo tenuto ad indennizzare il nudo proprietario, può  essere  condannato al risarcimento del danno in forma specifica.